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Rinnovo ccnl consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario

Rinnovo ccnl consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario


Il 28 settembre 2016 è stata sottoscritta, presso la sede dello SNEBI, l’ipotesi di accordo relativa al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario a conclusione di una complicata e lunga trattativa protrattasi per oltre venti mesi. Di seguito vengono indicate nel dettaglio tutte le novità normative ed economiche previste nel nuovo testo.

Classificazione del personale (Art. 2); Tabella di raffronto (Art. 4); Aumenti periodici di anzianità (Art.75)
Nell’articolo 2, area A (parametro 159/135) e nell’area B (parametri 132/127) viene sostituito il termine “cumulativamente” con la dizione “almeno due delle seguenti attività”; in questo modo si garantisce l’acquisizione dei parametri riportati sopra, con lo svolgimento di solo due delle mansioni indicate nei profili professionali menzionati. Conseguentemente anche gli articoli 4 e 75 vengono aggiornati con la stessa dicitura.

Rapporto di lavoro a tempo determinato (Art. 8/bis)
L’articolo 8 bis viene inserito ex novo all’interno del contratto per normare il rapporto di lavoro a tempo determinato alla luce delle nuove disposizioni del D.Lgs. 81/15. Rispetto alla suddetta norma il testo prevede alcune migliorie:

  • Nel caso in cui il rapporto prosegua dopo la scadenza del termine fissato o successivamente prorogato dovrà essere corrisposta al lavoratore una maggiorazione della contribuzione complessiva per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 25 % (20 % nella legge) e successivamente al 10 giorno pari al 45 % (40 % nella legge) per ogni ulteriore giorno.
  • In caso di riassunzione con contratto di durata fino a 6 mesi deve essere previsto un intervallo di attesa tra i due contratti di almeno 5 giorni; per quelli superiori a 6 mesi l’intervallo dovrà essere di almeno 10 giorni.

Questi termini sono dimezzati rispetto alla legge.

Sistema di informazione sulle attività consortili (Art. 9)
Nell’ambito delle informazioni delle attività consortili il contratto prevede che venga effettuato annualmente un incontro con le organizzazioni sindacali nazionali. Tra i vari argomenti che potranno essere dibattuti l’accordo prevede anche l’organizzazione del lavoro nei consorzi.

Compiti dei dirigenti delle R.S.A./R.S.U. (Art. 18)
Con le modifiche apportate viene stabilito che le amministrazioni dovranno informare annualmente RSA/RSU circa il numero di personale impiegato in rapporti a termine e/o stagionali e/o a tempo parziale; inoltre viene inserito un nuovo punto (4-bis) dove si prevede un parere delle RSA/RSU sul codice etico prima che questo venga adottato dal consorzio.

Permessi retribuiti e non retribuiti (Art. 23)
Di fronte alla richiesta di tagliare drasticamente tutti i permessi e i distacchi sindacali siamo riusciti a limitare queste pesanti richieste prevedendo solo la diminuzione del 20 % del numero di permessi sindacali per i membri di organi direttivi provinciali (da 15 a 12 giorni).

Diritti di precedenza (Art. 42)
Si è dovuto tener conto degli aggiornamenti di legge in materia, riuscendo ad estendere l’esercizio del diritto di precedenza ai 15 mesi successivi alla cessazione del rapporto (12 per legge), comunque tale volontà dovrà essere esercitata entro sei mesi. Nella graduatoria, prevista in caso di assunzione a tempo indeterminato, per quanto riguarda le assenze che non vanno considerate nel calcolo dell’“assiduità al lavoro” vengono inserite anche la donazione di sangue e la violenza di genere.

Apprendistato (Art. 43)
La norma è stata adeguata a quanto previsto nella nuova legislazione, per quanto riguarda l’inquadramento per il primo anno di assunzione sarà di due profili professionali inferiori mentre nei successivi sarà solo di uno.

Doveri del personale (Art. 50)
Viene inserita una nota a verbale in cui si prevede la non applicazione del punto E (obbligo di residenza) in caso di cambiamento degli uffici a seguito di unione di uno o più Consorzi.

Riposo settimanale (Art. 52)
Per quanto riguarda le norme relative ai riposi nell’eccezione prevista per i lavoratori a turno invece del termine “cambi squadra” viene usato il termine “cambio turno”.

Cambiamento di mansioni - Effetti (Art. 72, 134)
Questa materia ha rappresentato una parte molto delicata e impegnativa nello svolgimento della trattativa; siamo comunque riusciti ad ottenere alcuni miglioramenti rispetto a quanto previsto dal D.L.gs 81/15, nello specifico:

  1. In caso di demansionamento per modifica degli assetti organizzativi abbiamo inserito l’informativa alle RSA/RSU come primo momento utile per il confronto con l’amministrazione sui piani di organizzazione variabile.
  2. Per quanto riguarda il demansionamento in via eccezionale abbiamo mantenuto la norma contrattuale preesistente;
  3. In caso di assegnazione a mansioni superiori l’accordo ha mantenuto il diritto del dipendente al passaggio alla nuova qualifica dopo 3 mesi (invece che i 6 previsti dalla legge).

Permessi ordinari (Art. 95)
Prevede che la richiesta di permesso in caso di eventi imprevedibili prescinda dal preavviso, fermo restando che lo stesso andrà documentato entro le 48 ore successive.

Congedi per eventi e cause particolari (Art. 97)
Previsione dell’astensione dal lavoro per i percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

Gravidanza e puerperio (Art. 105)
È stato inserito nel presente articolo il giorno di permesso per il padre in caso di nascita o adozione originariamente presente nell’art. 97 trovando la nuova collocazione più coerente alla materia trattata; i congedi previsti nel presente articolo sono fruibili sia su base giornaliera che su base oraria con tempi di preavviso dimezzati rispetto alle norme in vigore (rispettivamente 5 e 2 giorni).

Cause di cessazione del rapporto (Art. 109)
Nostro malgrado viste le modifiche legislative intervenute abbiamo dovuto definire la differenziazione, in caso di licenziamento, tra i lavoratori assunti prima e dopo il 7 marzo 2015.

Dimissioni volontarie (Art. 111)
L’articolo prevede, pena l’inefficacia, la comunicazione delle dimissioni del dipendente unicamente con procedura telematica.

Limiti di età (Art. 113)
Causa le modifiche di legge viene stabilito che la cessazione per età del rapporto di lavoro avvenga esclusivamente per il raggiungimento dell’età di pensione per vecchiaia salvo altri trattamenti previsti da disposizioni speciali e non più al raggiungimento del sessantacinquesimo anno.

Rapporti di lavoro a tempo parziale (Art. 126)
L’articolo nella sua complessità ha mantenuto gli aspetti positivi già previsti nel precedente contratto cogliendo alcune previsioni più favorevoli della legge, ad esempio il pagamento delle ore supplementari avverrà con una maggiorazione del 15 % (nel precedente articolo le stesse erano considerate ore ordinarie di lavoro) e il lavoratore avrà la possibilità di negare la variazione di orario in casi particolari come malattie oncologiche, assistenza a figli
minori o affetti da handicap, etc.

Periodo di prova (art. 130)
Inserito a tutela degli avventizi un nuovo comma che stabilisce che gli operai riassunti per le medesime mansioni, non saranno sottoposti al periodo di prova.

Doveri degli operai (Art 132)
L’articolo prevede tra gli altri doveri del personale il rispetto del codice etico.

Assicurazioni sociali e integrazione e trattamenti (Art. 146)
Altra novità di maggior favore per gli avventizi riguarda i casi di infortunio sul lavoro in cui l’integrazione del trattamento previdenziale previsto per legge che passa dal 90 % al 100 %.

Riassunzione operai a tempo determinato (Art. 150)
Nella riassunzione degli operai viene previsto che il diritto di precedenza, esercitato entro 3 mesi dalla fine del contratto di lavoro, si estingue trascorsi 15 mesi dalla data di cessazione del rapporto.

Estensione del fondo di previdenza (Art. 152)
Possibilità per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non soggetti all’assicurazione infortuni ENPAIA, di versare il 2 % annuo della retribuzione, precedentemente accantonata dal Consorzio, al Fondo di previdenza Complementare AGRIFONDO.

Incentivi all’attività di progettazione (Art. 155)
L’articolo sarà adeguato alle nuove norme di cui al D.Lgs 50/16 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Decorrenza e durata (Art 159)
La decorrenza torna ad essere quadriennale dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018.

Parte economica
Si prevede l’aumento salariale del 3,9 % suddiviso in 4 tranche: la prima, corrispondente allo 0,9 %, decorre a giugno 2015 con un sostanzioso recupero della vacanza contrattuale, la seconda dell’1,3 % decorre dal 1 giugno 2016, la terza dell’1 % partirà il primo giugno 2017 e l’ultima dello 0,70 % da giugno 2018.

Fai-Flai-Filbi esprimono la propria soddisfazione per il risultato raggiunto, capace di riaffermare il ruolo e l’importanza del contratto nazionale delle Bonifiche, anche perché si colloca in un momento di grande difficoltà economica per il paese e di complicazioni in un settore sempre messo in discussione e mai completamente valorizzato nel proprio ruolo di servizio all’attività agricola e di contrasto al dissesto idrogeologico e per la tutela del territorio.

Flai Milano

Leggi o scarica testo completo del rinnovo

 

Autore : FLAI Milano
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17/10/2016 - 14:16

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